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Cashback per chi paga con carta e Bancomat già da Natale 2020

Cashback per chi paga con carta e Bancomat già da Natale 2020

Pubblicazione: 1 dicembre 2020 • Tempo di lettura: 3 minuti

Se ne parlava da giorni e con il Decreto n. 156 del 24 novembre 2020 è ufficiale: con l’obiettivo di incentivare l’uso di strumenti di pagamento elettronici, il Governo ha previsto un rimborso del 10% - fino ad un massimo di 150 € che verrà erogato entro fine febbraio 2021 - per chi, in qualità di persona fisica e non in relazione all’attività lavorativa, effettua almeno 10 pagamenti elettronici in negozio e non su siti Ecommerce, dall’8 dicembre al 31 dicembre 2020.

Piano cashback di Stato 2021 e 2022: facciamo il punto

L’iniziativa nel periodo sperimentale che riguarda il mese di dicembre di quest’anno è da considerarsi un’anticipazione dei rimborsi previsti dal Governo dal 1 gennaio 2021 fino al 30 giugno 2022, suddivisi in tre periodi/semestri (1 gennaio – 30 giugno 2021, 1 luglio – 31 dicembre 2021, 1 gennaio – 30 giugno 2022).

In questo arco temporale, chi effettua un minimo di 50 transazioni ogni sei mesi, sempre con strumenti di pagamento elettronici, può godere di un rimborso del 10% dell’importo di ogni transazione, tenendo conto per il calcolo del cashback un valore massimo di 150 euro per singolo pagamento, anche se di importo superiore. La quantificazione del rimborso è determinata su un valore complessivo delle transazioni effettuate non superiore a 1.500 € in ciascun periodo di sei mesi.

Non solo, fermo restando il rimborso appena descritto, il Decreto prevede un “Rimborso Speciale” di 1.500 € per chi abbia totalizzato il maggior numero di transazioni con strumenti di pagamento elettronici, come carta di credito e bancomat, sempre nei semestri di riferimento del programma.

Come partecipare e registrarsi per beneficiare dei rimborsi

Chiunque voglia partecipare al sistema cashback deve essere maggiorenne, residente in Italia ed essersi registrato su un sistema messo a disposizione da un Issuer convenzionato o sull’app IO della Pubblica Amministrazione, al cui interno si devono inserire il codice fiscale e gli strumenti di pagamento elettronici con i quali si intendono fare gli acquisti.

La partecipazione al programma ha inizio con la prima transazione effettuata con lo strumento di pagamento elettronico registrato dall'aderente e i rimborsi avverranno mediante bonifico sull’IBAN specificato in fase di adesione con questi termini:

  • Entro febbraio 2021, per il cashback di Natale.
  • Entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo/semestre, per i rimborsi semestrali e “Speciali”.

Cosa devono fare gli esercenti per il cashback dei loro clienti

A differenza della lotteria degli scontrini, di cui abbiamo già parlato nel post dedicato alla normativa POS 2020, in cui l’esercente ha un ruolo attivo affinché l’acquirente possa partecipare all'estrazione, in questo caso è sufficiente avere un POS, o strumento analogo per l’accettazione di pagamenti elettronici tracciabili.

Il negoziante quindi non deve dotarsi di sistemi ad hoc né accedere a portali dedicati all'iniziativa cashback, di fatto quindi non ci sono costi aggiuntivi da sostenere e i pagamenti non richiedono attività che potrebbero togliere tempo alla vendita.

Le iniziative per incentivare l’uso di strumenti di pagamento tracciabili e per stimolare l’economia dunque non mancano, come già descritto nei nostri articoli sulla Legge di Bilancio 2020 e della normativa 2020 sull’obbligo del POS. Tra quelle più apprezzate dagli esercenti poi c’è certamente il credito d’imposta del 30% che incoraggia ulteriormente l’adozione dei POS, essenziali per accettare pagamenti con carte e wallet digitali. Cashback, lotteria degli scontrini e bonus vacanze sono invece solo alcune delle proposte messe in campo per favorire gli acquisti dei consumatori, soprattutto in questo periodo di pandemia in cui ci sono limitazioni agli orari di apertura dei Punti Vendita.

Axerve produce questo contenuto senza pretesa di completezza né di attualità delle informazioni riportate. Questo articolo ha il solo scopo di fornire indicazioni utili sul tema trattato e non è da considerarsi guida esaustiva quanto piuttosto un vademecum. Se vuoi segnalarci una correzione contattaci attraverso i nostri social network.
Fonti
1

Gazzetta Ufficiale, Anno 161° - Numero 296

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