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La normativa per aprire un Ecommerce

La normativa per aprire un Ecommerce

Pubblicazione: 25 maggio 2021 • Tempo di lettura: 6 minuti

Con il termine commercio elettronico o Ecommerce si fa riferimento allo svolgimento di una attività commerciale che prevede l’esecuzione di transazioni per via telematica ovvero tramite un portale internet. Il commercio elettronico si caratterizza da un insieme di transazioni commerciali tra produttore (offerta) e consumatore (domanda), realizzate con l’utilizzo di computer e di reti telematiche, finalizzate allo scambio di informazioni direttamente correlate alla vendita di beni e servizi.

Un sito Ecommerce è pertanto a tutti gli effetti riconducibile ad un’attività commerciale, per questa ragione la sua attivazione richiede gli stessi adempimenti normativi e fiscali di un negozio fisico, ad esclusione dei casi di vendita in forma occasionale da parte di persone fisiche e con ricavi inferiori ai 5.000 euro annui.

Per aprire un sito di vendite online non servono autorizzazioni specifiche ma, come nel caso di un negozio tradizionale, è necessario verificare eventuali limitazioni in base ai prodotti che si intende vendere, come ad esempio nel caso di farmaci, generi alimentari e alcolici.

Cosa fare quindi, da un punto di vista normativo, per vendere online?

Iter burocratico per l’avvio del commercio elettronico: SCIA e la Comunicazione Unica d’Impresa

Per avviare un’attività commerciale è necessario innanzitutto aprire una posizione presso il Registro delle Imprese mediante Comunicazione Unica. Si tratta di una pratica informatica, composta da un insieme di file comprendenti anche un modello riassuntivo contenente i dati del richiedente, l'oggetto della comunicazione, il riepilogo delle richieste ai diversi enti e i relativi modelli.

La Comunicazione Unica di fatto semplifica il rapporto tra le imprese e la Pubblica Amministrazione permettendo l’utilizzo di una sola procedura per gli adempimenti in fase di apertura di un’attività nei confronti delle Camere di Commercio, dell'Agenzia delle Entrate, dell'INAIL e dell'INPS.

Tramite questo sistema è possibile fare tutte le richieste necessarie all'avvio di un Ecommerce, che sono:

  • iscrizione al Registro Imprese
  • attivazione della partita IVA
  • iscrizione all'INPS dei dipendenti o dei lavoratori autonomi
  • apertura della posizione assicurativa presso l'INAIL
  • comunicazione di inizio dell’attività (SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per il SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive)

Per poter inviare la Comunicazione Unica è necessario avere 3 prerequisiti:

  • aderire al servizio Telemaco - Consultazione ed Invio Pratiche richiedibile gratuitamente sul sito del Registro delle Imprese
  • avere la Firma Digitale, per firmare la pratica di Comunicazione Unica con lo stesso valore legale della firma autografa.
  • Avere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) per l'inoltro della pratica di Comunicazione Unica e per ricevere le ricevute e gli esiti delle pratiche da tutti gli Enti

Oltre all'iter necessario per avviare la propria attività è bene conoscere le normative vigenti in materia di commercio elettronico a livello europeo e nazionale, in modo da operare nel rispetto delle regole e non incorrere in possibili sanzioni.

Di seguito le principali:

  • codice civile;
  • leggi che si applicano all'attività d’impresa;
  • normativa sulle comunicazioni pubblicitarie;
  • regolamentazioni sulla vendita a distanza;
  • normativa del Codice del Consumo per i contratti a distanza conclusi con consumatori;
  • norme che si applicano alle vendite con strumenti informatici.

La normativa per la vendita online

La direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000, anche chiamata Direttiva sul commercio elettronico, regolamenta gli aspetti giuridici relativi a qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi e in particolare del commercio elettronico.

Il governo italiano ha attuato la direttiva europea con il d. lgs. 70/2003 che riguarda taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico. Il Comma 1 dell’articolo 12 (Informazioni dirette alla conclusione del contratto) del decreto legislativo, specifica in particolare che il prestatore, ossia chi vende online, deve fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario del servizio, le seguenti informazioni:

  • le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto
  • il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso
  • i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine al prestatore
  • gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica
  • le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all'italiano
  • l'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie

Nel comma 2 viene inoltre specificato che il comma 1 non è applicabile ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti e il comma 3 sottolinea che le clausole e le condizioni generali del contratto – le condizioni di vendita in questo contesto - proposte al destinatario devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione.

L’articolo 13 invece regolamenta l’inoltro dell'ordine chiarendo che le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui il destinatario di un bene o di un servizio della società dell'informazione inoltri il proprio ordine per via telematica.

Salvo differente accordo tra parti diverse dai consumatori, il prestatore deve, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, fornire ricevuta dell'ordine del destinatario contenente un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto, le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio e l'indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili.

Inoltre, l'ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti alle quali sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi e le disposizioni appena descritte non si applicano ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.

Il decreto legislativo 70/2003 in realtà è composto da 22 articoli e il suggerimento è quello di leggerli nella loro completezza per avere un quadro puntuale di tutto il contenuto del decreto, che affronta anche temi come i codici di condotta e le eventuali controversie, per citare due esempi.

Gli adempimenti fiscali dell’Ecommerce

In ambito fiscale, quando si tratta di Ecommerce, è bene tenere a mente la classificazione che distingue tutti gli store online in due categorie:

  • Ecommerce diretto
    Vengono classificati Ecommerce diretti tutti i siti in cui vendita e consegna avvengono telematicamente. Si tratta quindi di negozi online di beni immateriali (es. ebook, musica, giochi digitali, ecc) in cui non è previsto un canale tradizionale
  • Ecommerce indiretto
    Si tratta di Ecommerce la cui vendita di beni materiali avviene per via telematica. In questo caso l’acquirente finalizza l’acquisto da un catalogo online, il sito di vendita, e riceve quanto acquistato tramite i canali tradizionali di consegna.

L’applicazione dell’IVA in realtà cambia anche a seconda della tipologia di clientela. Esistono infatti delle differenze a livello fiscale tra Ecommerce B2B, ossia quei siti che vendono ad aziende, e gli store B2C che vendono al consumatore finale.

Infine è bene tenere in considerazione che le modalità di applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto possono variare anche a seconda della territorialità: compravendite sul mercato interno, intra-comunitario o extra UE prevedono una gestione fiscale distinta.

Sempre in merito agli obblighi fiscali, il 1° luglio 2021 troveranno applicazione le novità introdotte dalla direttiva UE 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017, per quanto riguarda il trattamento IVA delle operazioni di Ecommerce indiretto B2C.

La direttiva specifica che le compravendite di Ecommerce indiretto B2C continueranno ad essere territorialmente rilevanti nello Stato membro di destinazione della merce ma non saranno più previste le soglie di protezione pari a 35.000 euro, ideate per evitare che i fornitori dovessero richiedere una posizione IVA in ogni Stato membro UE di destinazione della merce, bensì un’unica soglia annuale di 10.000 euro per l’imposizione nello Stato membro di destinazione dei beni oggetto di vendita a distanza intracomunitaria.

Inoltre, verrà estesa la possibilità di applicare il regime speciale del MOSS per le vendite all’interno dell’unione Europea, mentre per i beni importati da Paesi extra UE di valore non fino a 150 euro, sarà possibile aderire al regime speciale dello IOSS oppure dichiarare e pagare l’IVA all’importazione per conto degli acquirenti.

È importante poi tenere in considerazione l’articolo 84 del DDL della Legge di Bilancio 2020 che, intervenendo sulla disciplina già introdotta nella Legge di Bilancio 2018, ha reso ufficialmente esecutiva dal 1 gennaio 2020 la c.d. digital tax.

I soggetti chiamati al pagamento sono le singole società o i gruppi di aziende che, nell'anno solare precedente a quello in cui si applica l’imposta, abbiano realizzato congiuntamente:

  • un ammontare complessivo di ricavi a livello di gruppo, ovunque realizzati, non inferiore a 750.000.000 euro;
  • un ammontare di ricavi derivante da servizi digitali realizzati nel territorio dello stato non inferiore a 5.500.000 euro.

L’aliquota è pari al 3% e viene applicata sui ricavi da servizi digitali realizzati durante l’anno solare, quali:

  • veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
  • messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di integrare tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
  • trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un’interfaccia digitale.

La regolamentazione in ambito fiscale degli Ecommerce richiede sicuramente approfondimenti ulteriori ed è di per sé molto complessa, anche per questo nell’articolo sono state riportate solo brevi nozioni di diritto tributario ed è consigliabile avvalersi di consulenze specifiche, in modo da non incorrere in errori che potrebbero anche costare cari, soprattutto nel caso di un eventuale accertamento fiscale.

Axerve produce questo contenuto senza pretesa di completezza né di attualità delle informazioni riportate. Questo articolo ha il solo scopo di fornire indicazioni utili sul tema trattato e non è da considerarsi guida esaustiva quanto piuttosto un vademecum. Se vuoi segnalarci una correzione contattaci attraverso i nostri social network.
Fonti
TagEcommerce

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