Lo scontrino elettronico è lo strumento che ha sostituito scontrini e ricevute fiscali sin dal 1 luglio 2019, data in cui è diventato obbligatorio certificare i corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate per tutte le aziende con un volume d’affari superiore a 400.000 € nell'anno precedente. Secondo l’art. 2 del D.L. 5 agosto 2015, n. 127, dal 1 gennaio 2020 l’obbligo viene esteso a tutti i soggetti interessati, oltre ai commercianti, che emettono ricevute fiscali (ad es. artigiani, alberghi, ristoranti, ecc.).
Per adeguarsi alla normativa ed adempiere all'invio periodico dei corrispettivi è necessario dotarsi di un registratore di cassa telematico (RT), in grado cioè di comunicare autonomamente i dati all'Ente preposto. In alternativa è possibile comunicare i dati direttamente tramite la PROCEDURA WEB gratuita “documento commerciale online”, presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate o per il tramite di software offerti da aziende specializzate.
L’eventuale mancato o tardivo invio dello scontrino elettronico prevede una sanzione pecuniaria pari al 100% dell’imposta dovuta per l’importo del corrispettivo oggetto dell’ammenda ed una accessoria che prevede la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all'esercizio dell’attività, da 3 a 6 mesi, nel caso in cui si verifichino quattro violazioni nell'arco di cinque anni.
Con l’articolo 140 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) del 14 maggio scorso però il Governo ha prorogato i termini per l’applicazione delle sanzioni previste per chi, tra le aziende con volume d’affari inferiore ai 400.000 €, non si fosse ancora adeguato, posticipandoli al 1 gennaio 2021. Dunque, si potrà continuare ad emettere lo scontrino fiscale cartaceo inviando i corrispettivi giornalieri con cadenza mensile tramite il portale dell’Ente Pubblico fino alla fine dell’anno senza incorrere in ammende.
Il Decreto Legge 34/2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) esonera alcuni settori merceologici dall'obbligo dello scontrino elettronico, estendendo di fatto la platea già prevista nel Decreto precedente del 24 dicembre 2019. Le attività che godono dell’esenzione sono:
Per chi è nel regime dei minimi o forfettario invece non sono previste esenzioni, dunque sarà valida solo la proroga che non prevede sanzioni per chi invierà i corrispettivi oltre i 12 giorni previsti, ma comunque entro il mese successivo.
La novità più rilevante per i consumatori è che non riceveranno più uno scontrino o una ricevuta cartacea ma un documento commerciale, senza valore fiscale ma utile per far valere la garanzia dei beni acquistati, per un eventuale cambio merce o reso, e per la presentazione della dichiarazione dei redditi, per beneficiare di eventuali agevolazioni fiscali.
Lo scontrino fiscale elettronico, così come la fatturazione elettronica e, in generale, tutte le iniziative di smaterializzazione dei documenti cartacei, ha poi benefici su tutta la collettività da un punto di vista ambientale soprattutto se consideriamo che gli scontrini vengono stampati su carta termica, un materiale difficile da riciclare tanto che non va smaltita assieme alla carta comune
Lo scontrino elettronico fa parte di una serie di novità che riguardano il mondo delle aziende e i pagamenti. La legge di bilancio 2020 con le nuove normative sull'obbligo del POS e il credito di imposta del 30% sui pagamenti, per citare solo due esempi, assieme ad altre iniziative come quelle sull'uso del contante, hanno l’obiettivo di combattere il fenomeno dell’evasione fiscale, riducendo l’uso del contante e, allo stesso tempo, incentivando i consumi.